La Legge 19 luglio 2019, n. 69 pubblicata in GU del 25 luglio 2019 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” denominata “Codice Rosso” include incisive modificazioni al diritto penale sostanziale/processuale. Ce ne parla l’Avvocato Davide Cornalba nel suo blog.
In ambito processuale la novità più significativa riguarda certamente le modalità di avvio del procedimento penale per determinati reati quali: maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale per i quali saranno adottati in maniera più celere appunto i provvedimenti posti a tutela delle vittime.
Tale esigenza è raggiunta in quanto la Polizia Giudiziaria comunicherà immediatamente la notizia di reato, una volta acquisita, al Pubblico Ministero anche in forma orale e quest’ultimo nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa.
Viene “rafforzata” la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa al fine di consentire al Giudice un maggiore controllo anche attraverso procedure remote a mezzo informatico/elettronico di geolocalizzazione come l’ormai famoso braccialetto elettronico.
Il reato di maltrattamenti contro familiari/conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l’applicazione delle misure di prevenzione.
Sono introdotte 4 nuove figure di reato:
il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. revenge porn – Art. 612-ter Cod. Pen.).
Punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici;
il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (Art. 583-quinquies Cod. Pen.):
Sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l’ergastolo;
il reato di costrizione o induzione al matrimonio (Art. 558-bis Cod. Pen.):
Punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (Art. 387-bis Cod. Pen.), sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni.
Si accrescono le sanzioni già previste dal codice penale:
il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di due e un massimo di sei anni, passa a un minimo di tre e un massimo di sette;
lo stalking passa da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi;
la violenza sessuale passa da sei a 12 anni, mentre prima andava dal minimo di cinque e il massimo di dieci;
la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di otto e un massimo di 14, prima era punita col minimo di sei e il massimo di 12.
In relazione alla violenza sessuale viene esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, dagli attuali 6 mesi a 12 mesi. Vengono inoltre ridisegnate ed inasprite le aggravanti per l’ipotesi ove la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di età.
Inoltre, è stata inserita un’ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenne: la pena è aumentata fino a un terzo quando gli atti sono posti in essere con individui minori di 14 anni, in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa. Nell’omicidio viene estesa l’applicazione delle circostanze aggravanti, facendovi rientrare finanche le relazioni personali.